Soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica: quali sono
L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, entrato in vigore dal 1° gennaio 2019, esclude alcune categorie specifiche, che sono aumentate dopo il Provvedimento del 20 dicembre 2018 da parte del Garante per la Privacy.
Secondo una stima del Sole24 Ore, sono circa metà le partite Iva esenti dalla fatturazione elettronica, anche se è pur vero che questi soggetti non possono disinteressarsene completamente, dato che potrebbero comunque ritrovarsi a ricevere fatture elettroniche da chi, invece, è obbligato a emetterle.
In questo articolo abbiamo deciso di fare chiarezza sul tema, riassumendo tutti i soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica.
Fatturazione elettronica: soggetti esenti
Tra i primi soggetti, a livello normativo, esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica vi sono coloro che applicano:
- il regime di vantaggio (ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge n.98/2011);
- il regime forfetario (ai sensi dell’articolo 1, commi 54-89 della Legge n.190/2014).
A questi si aggiungono anche quei soggetti che operano solo con i consumatori finali, ed emettono scontrini o ricevute fiscali. In questo caso, però, a breve è previsto l’obbligo di scontrino elettronico (memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate):
- dal 1° luglio 2019, per coloro che hanno un volume d’affari superiore ai 400 mila euro;
- dal 1° gennaio 2020, per tutti gli esercenti e artigiani, titolari di partita Iva, che emettono solo scontrini/ricevute fiscali ai consumatori finali.
Altri soggetti esenti dalla fatturazione elettronica sono:
- produttori agricoli in regime speciale (ai sensi dell’articolo 34, comma 6 del DPR 633/72)
- associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali fino a 65 mila euro;
- operazioni che riguardano la cessione di beni o servizi nei confronti di soggetti non residenti o non stabiliti in Italia.
Esenti fattura elettronica: operatori sanitari
Le disposizioni contenute nell’articolo 10-bis del Decreto Legge n.119 del 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla Legge n.136 del 17 dicembre 2018, n. 136 riguardano la semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.
Nello specifico, viene stabilito che “per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria”.
Inizialmente l’esonero riguardava solo medici e farmacie che già inviavano dati tramite il sistema tessera sanitaria ma, dopo il Provvedimento n.511 del Garante per la Privacy di dicembre, l’esenzione è stata estesa a tutti gli operatori sanitari, includendo:
- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e strutture accreditate con SSN anche se non a contratto;
- strutture autorizzate per l’erogazione di servizi sanitari e non accreditate al SSN;
- iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri e agli Albi professionali di psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, veterinari ed esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- strutture autorizzate per la vendita al dettaglio di medicinali veterinari ed esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco.
Ricezione delle fatture per i soggetti esclusi
Coloro che applicano il regime di vantaggio e quello forfettario sono esonerati dal ciclo attivo, ma comunque possono ritrovarsi a dover ricevere e-fatture dai fornitori.
I soggetti esclusi sono equiparati ai consumatori finali, quindi possono ricevere la documentazione in formato cartaceo o in PDF, e occuparsi della conservazione in modo analogico.
L’introduzione della fatturazione elettronica, tuttavia, può essere l’occasione anche per i soggetti esenti per gestire in modo più efficace l’archiviazione e conservazione delle proprie fatture. L’utilizzo di un codice destinatario o di un indirizzo PEC può aiutare a gestire in modo uniforme i cicli di fatturazione (sia quello attivo che passivo), senza subire i processi ma, al contrario, comprendendo il reale valore aggiunto del cambiamento in atto.
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