Spese di rappresentanza: cosa sono, deducibilità e detraibilità IVA 2019
Le spese di rappresentanza sono quei costi che le imprese sostengono per accrescere l’immagine dell’azienda e, di conseguenza, gettare delle basi potenziali per la creazione di nuovo business.
Secondo la definizione che ne dà il DM 19/11/2008, si tratta di “spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.
Tali spese, in base all’art. 108, comma 2, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento (sempre che rispondano ai requisiti di inerenza previsti).
In questo articolo approfondiremo, nel dettaglio:
- cosa sono le spese di rappresentanza
- deducibilità
- detraibilità IVA 2019
Spese di rappresentanza: cosa sono
Le spese di rappresentanza sono considerate tali quando hanno i seguenti requisiti:
- gratuità del bene o servizio (assenza di corrispettivo o controprestazione da parte del destinatario)
- finalità promozionali o di pubbliche relazioni
- creazione di un beneficio economico per l’azienda (anche potenziale) o coerenza con le pratiche commerciali di settore
Alcuni esempi di spese deducibili possono essere quelle sostenute per viaggi turistici che prevedono attività promozionali di beni o servizi (e la cui produzione o scambio costituisca oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa).
Oppure, quelle per feste, ricevimenti o altri eventi di intrattenimento organizzati per:
- ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose;
- inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’azienda;
- mostre, fiere, ed eventi simili, in cui sono esposti i beni e servizi prodotti dall’impresa.
Sono spese di rappresentanza deducibili anche quelle relative a beni e servizi distribuiti gratuitamente a convegni, seminari e manifestazioni simili (ad esempio, quelle per i gadget).
Queste sono solo alcune casistiche citate nel DM del 19 novembre 2008: in generale, infatti, tutte le spese aventi i requisiti sopra elencati possono essere di rappresentanza, a patto che siano opportunamente documentate.
Spese di rappresentanza 2019: deducibilità
Le spese di rappresentanza sono deducibili nell’anno in cui vengono sostenute, in modo proporzionale a seconda dei ricavi/proventi dell’azienda:
- fino a 10 milioni di euro di ricavi: 1,5% di importo massimo deducibile;
- da oltre 10 milioni fino a 50 milioni: 0,6% di importo massimo deducibile;
- oltre 50 milioni: 0,4% di importo massimo deducibile.
Le spese di rappresentanza in eccedenza dovranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi e tassate in base alle normative vigenti: non è possibile, infatti, riportare l’eccedenza nel periodo di imposta successivo.
Al contrario, le spese che riguardano beni ceduti gratuitamente (omaggi aziendali), e con valore unitario non superiore ai 50 euro, sono deducibili dal reddito nel loro intero ammontare, anche senza considerare i limiti citati poco fa.
Le spese sostenute a beneficio dei dipendenti, invece, vengono considerate inerenti all’attività se hanno finalità educative, di istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o di culto. In tal caso, sono totalmente deducibili dalle imposte sui redditi, nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese sostenute per lavoro dipendente (risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi).
Deducibilità spese di vitto e alloggio
L’articolo 109 del DPR n. 917/86 (comma 5) stabilisce la deducibilità per le spese di vitto, alloggio e somministrazione di alimenti e bevande sostenute per fornitori, clienti, agenti e autorità (al di fuori di quelle dovute a manifestazioni ed eventi di promozione).
Queste spese sono considerate anch’esse di rappresentanza, ma la deducibilità è limitata al 75% del loro ammontare. Tali costi andranno, quindi, prima ridotti al 75% e poi cumulati alle altre spese di rappresentanza: il totale sarà quello deducibile (purché entro i limiti, sopra citati, relativi a ricavi/proventi).
Spese di rappresentanza: detraibilità IVA 2019
La detraibilità IVA per le spese di rappresentanza nel 2019 riprende quanto previsto dalle normative negli ultimi anni, con riferimento al Decreto Iva (DPR 633/72).
In sostanza, è ammessa la detraibilità totale delle “spese di vitto e alloggio per ospitare clienti per mostre, fiere ed eventi simili e/o per le trasferte dei propri dipendenti e/o collaboratori”.
Tuttavia, “non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50.”
Di conseguenza, ai fini Iva, è prevista:
- la detraibilità del 100% delle spese di rappresentanza con importo non superiore a 50 euro;
- l’indetraibilità del 100% delle spese di rappresentanza con importo superiore a 50 euro.
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