Autofattura e reverse charge: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Tra le FAQ dell’Agenzia delle Entrate, in tema di fatturazione elettronica, sono state fornite alcune indicazioni utili riguardo autofattura e reverse charge.
Il meccanismo di inversione contabile, o reverse charge IVA, prevede il trasferimento dell’onere dell’imposizione fiscale dal venditore al compratore. È quindi il destinatario a corrispondere l’IVA invece del fornitore.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, su questa tematica va fatta una distinzione importante tra reverse charge esterno e reverse charge interno.
Nel primo caso, ovvero per gli acquisti intracomunitari e per quelli di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà soggetto all’obbligo di invio del cosiddetto “esterometro” (comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere, ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del D.Lgs. 127/15).
Nel secondo caso invece, ovvero per gli acquisti interni, la normativa prevede un’integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta (e conseguente registrazione della stessa). Vediamo, nel dettaglio, i chiarimenti dell’AdE in tema di autofattura e di invio al Sistema di Interscambio.
Autofatture al Sistema di Interscambio: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Tra le FAQ dell’Agenzia delle Entrate, in tema autofatture, due quesiti riguardano:
- invio o meno delle autofatture al Sistema di Interscambio;
- possibilità di conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale, nel caso le autofatture abbiano la stessa numerazione delle fatture attive inviate al SdI.
La fattura elettronica riportante la natura “N6” identifica l’operazione effettuata, per gli acquisti interni, in regime di inversione contabile.
L’AdE specifica che una modalità alternativa all’integrazione della fattura può essere “la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa”.
Questo documento può essere inviato al Sistema di Interscambio in via facoltativa e, qualora si usufruisca di tale servizio, esso può essere conservato dal servizio di conservazione dall’Agenzia delle Entrate (in questo articolo, alcune specifiche su cosa non può fare il software gratuito dell’AdE).
Scegliere la conservazione digitale delle autofatture, tramite strumenti efficaci, permette di digitalizzare l’intero processo di fatturazione ed evitare di avere documenti cartacei separati dalle fatture elettroniche.
Autofatture e reverse charge: altre indicazioni
Un altro quesito cui l’Agenzia delle Entrate fornisce delle indicazioni riguarda la seguente casistica:
“Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell’imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 633/72”.
Anche in questo caso, è necessario innanzitutto tenere presente quanto citato in precedenza riguardo alla distinzione tra reverse charge interno ed esterno.
Inoltre, vale la stessa modalità alternativa all’integrazione della fattura vista nel paragrafo precedente, tramite predisposizione di un altro documento e la possibilità di inviarlo al Sistema di Interscambio (sempre in via facoltativa).
L’AdE chiarisce, inoltre, come questo documento venga definito autofattura solo per consuetudine, “poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente”.
La vera e propria autofattura è quella emessa, ad esempio, per gli omaggi: per questa casistica sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica.
Autofattura e reverse charge per passaggi interni
Altre due indicazioni, riportate tra le FAQ dell’AdE, riguardano le fatture relative a passaggi interni. Nello specifico si chiede se:
- le fatture relative ai passaggi interni, ai sensi dell’articolo 36 del decreto Iva, seguano le regole ordinare (e dunque vengano trasmesse all’emittente mediante SdI);
- gli obblighi di fatturazione elettronica riguardino anche le operazioni prive di controparte (ad esempio, l’autofattura per passaggi interni tra contabilità separate).
In entrambi i casi, la normativa prevede che le fatture per tali operazioni debbano essere a tutti gli effetti fatture elettroniche, da inviare al Sistema di Interscambio.
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