Fattura elettronica differita: modalità, tempi e info utili
Come gestire le fatture elettroniche differite e quali sono modalità e tempi stabiliti dall’Agenzia delle Entrate?
Tra gli interrogativi più comuni in tema di fatturazione elettronica B2B, obbligatoria dal 1° gennaio 2019, vi è appunto la gestione delle fatture differite.
Per quelle immediate, infatti, dal 1° luglio 2019 bisognerà emettere fattura entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.
Ma cosa prevedono le norme per le fatture differite? Vediamolo insieme in questo articolo.
Fattura elettronica differita: modalità e tempi
L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati non ha modificato quanto previsto all’art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72.
Nello specifico, la lettera a) prevede che:
“Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.
Questo significa che, per legge, è possibile l’emissione di fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi, specificando il dettaglio di tutti i DDT emessi.
Nelle FAQ riportate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, viene fatto anche un esempio di fattura differita per quanto riguarda le tempistiche. Per una cessione di beni effettuata il 20 gennaio 2019, il soggetto interessato potrà emettere fattura elettronica differita il 10 febbraio e:
- al momento della cessione (20 gennaio), emettere un DDT (o un altro documento equipollente) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica al 10 febbraio e indicarvi i riferimenti del/dei DDT (numero e data);
- far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.
Emissione fattura differita: “fattura proforma” e conservazione dei DDT
In tema di fatturazione elettronica differita, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate forniscono altri due chiarimenti per quanto riguarda “fattura proforma” e conservazione dei DDT.
Nel primo caso, la fattura proforma viene ritenuta un formato idoneo per supportare il differimento dell’emissione dell’e-fattura per le prestazioni di servizi. Tale fattura proforma (o “avviso di parcella”) deve contenere:
- descrizione dell’operazione;
- data di effettuazione della stessa;
- identificativi delle parti contraenti.
Il secondo caso riguarda le modalità conservazione dei DDT emessi in caso di fattura differita. Questi possono essere conservati anche in maniera cartacea: sia quelli relativi a cessioni di beni che prestazioni di servizi.
La circolare n. 18/E/2014 precisa che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata (ad esempio un documento che attesti l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori o la lettera d’incarico) per poter individuare:
- prestazione eseguita;
- data di effettuazione;
- parti contraenti.
In ogni caso, la conservazione digitale dei DDT, tramite strumenti adeguati, risulta senza dubbio la soluzione più efficace per evitare di ritrovarsi da un lato le fatture elettroniche e dall’altro i documenti cartacei. Una modalità di conservazione, quest’ultima, senz’altro poco pratica e funzionale per le aziende che vogliono digitalizzare l’intero processo di fatturazione.
Emissione tardiva fatture elettroniche: sanzioni
La mancata o tardiva emissione della fattura elettronica prevede una sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% “dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio”, con un minimo di 250 euro (art.6 del D.Lgs. 417/97).
La sanzione è ridotta, invece, nel caso in cui la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo (compresa tra un minimo di 250 e un massimo di 2 mila euro).
Nei primi mesi del 2019 è previsto un periodo di “assestamento”, con sanzioni meno severe, per adeguarsi all’obbligo di fatturazione elettronica, che durerà:
- fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili;
- fino al 30 giugno 2019 per quelli trimestrali.
Per l’emissione tardiva della fattura elettronica, al contribuente non verranno applicate le sanzioni previste, a patto che l’e-fattura venga emessa entro la data della liquidazione periodica dell’IVA.
Per le fatture emesse entro il termine di effettuazione della liquidazione successivo a quello di competenza, le sanzioni sono invece ridotte dell’80% rispetto a quelle previste dal secondo semestre dell’anno in poi.
Per approfondire questo argomento, potrebbe interessarti il seguente articolo: Sanzioni fattura elettronica, cosa prevede la normativa.
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